
In quest'ultimo periodo il direttore del "Foglio" G.Ferrara si è proposto con una lista con scopo la "moratoria sull'aborto", ossia la modifica o l'abrogazione della legge 194...per capire di cosa si tratta leggiamo insieme i punti più importanti di questa legge:
Articolo 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato promuve e sviluppa i servizi socio-sanitari necessari per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Questo articolo, riportato per intero, altro non fa che riconoscere il valore della procreazione e non l'aborto.
Articolo 2.
chiede solamente alla donna di pensare seriamente sull'aborto e propone il personale di ausilio per la decisione.
Articolo 4.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. L'articolo 4, riportato per intero, sottolinea come la richiesta di interruzione di gravidanza vada fatta entro novanta giorni dal concepimento, motivando il pericolo che comporterebbe la richiesta.
Articolo 5.
ci si assicura che la donna sia informata su ciò che sta facendo, cercando di aiutarla a risolvere i problemi che la stanno portando alla scelta di interruzione di gravidanza.
Articolo 6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Ovvero, se non ci sono questi due requisiti non si può praticare l'interruzione di gravidanza.
Articolo 9.
Il personale può fare obiezione di coscienza qualora lo ritenga opportuno, lasciando così libero spazio all'etica individuale.
Giusto o sbagliato?
giovedì 21 febbraio 2008
Pubblicato da
GRUPPO GA
il
2/21/2008 12:18:00 PM
Etichette: nel mondo, spunti di riflessione
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4 commenti:
non sono d'accordo con l'articolo 4...
Sono favorevole all'aborto solamente nel caso in cui la salute della donna sarebbe messa a repentaglio con la gravidanza e il parto.
e favorevole anche nel caso ci siano malformazioni che farebbero soffire il nascituro
i bambini sono stupendi,,,xkè ucciderli appena esistono anke se pur solo nel pancione????soffrono.....
faccio notare quello ke mi è stato anke insegnato al corso di Ginecologia e cioè ke l'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) è fattibile dopo i 90 gg se x qualke motivo è in pericolo la salute mentale (ad ex perchè il bambino è malformato)o fisica della donna. Non è minimamente considerato il BAMBINO!Cosa ne pensate? Ricordo ke è possibile nn riconoscere il bambino alla nascita e verrà inq st modo dato in adozione.
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